Dal 1° Gennaio 2015 il reverse charge (meccanismo dell’inversione contabile) coinvolge ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni, rispetto a quelle previste in passato.
La legge di stabilità per il 2015 estende il meccanismo anche a una serie di prestazioni di servizi di comune diffusione: si tratta delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il reverse charge viene esteso anche ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori, ma per un periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della disposizione, e, salvo autorizzazione da parte dell’Unione europea, alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
La nuova norma sulle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Stiamo procedendo all’aggiornamento del software secondo le nuove richieste e rilasceremo la versione definitiva appena possibile. Per consentire di procedere almeno con l’invio delle fatture vi consigliamo di seguire le nostre disposizione come segue.
Fonte http://www.mef.gov.it/
Il Reverse charge (meccanismo dell’inversione contabile) dal 2015 coinvolgerà ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni, rispetto a quelle già attualmente previste.
Attraverso l’articolo 17 della legge Iva, nel nostro ordinamento trova applicazione, per tutta una serie di operazioni, il regime del reverse charge, sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari e che a livello nazionale ha la principale finalità di cercare di tamponare l’evasione dell’imposta.
La legge di stabilità per il 2015 estende il meccanismo anche a una serie di prestazioni di servizi di comune diffusione: si tratta delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il reverse charge viene esteso anche ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori, ma per un periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della disposizione, e, salvo autorizzazione da parte dell’Unione europea, alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Dal 1° Gennaio 2015 per gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA c'è l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014). Inoltre, la su detta, va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Stiamo procedendo all’aggiornamento del software secondo le nuove richieste e rilasceremo la nuova versione prossimamente.
Fonte http://www.agenziaentrate.gov.it