Vi consigliamo, al fine di una maggior correttezza delle stampe Iva, di effettuare un breve controllo nella tabella relativa ai codici IVA per verificare la validità delle informazioni indicate nei campi illustrati di seguitò.
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L’articolo 21 del Dl 78/2010, modificato con l’art. 2 c.6 del Dl n.16 del 2/3/2012, prevede l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva relative all’anno 2014.
Il provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013, ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni. Per le comunicazioni relative al 2014, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile, mentre gli altri soggetti, per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione, la trasmetteranno entro il 20 aprile.
Questo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
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Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Fonte http://www.agenziaentrate.gov.it
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Fatturazione soggetta a split payment
Dal 1° Gennaio 2015 la nuova norma sulle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
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