Come da comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
in data 15 aprile 2013, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni
rilevanti ai fini Iva per il periodo d’imposta dell’anno 2012, a seguito
delle modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere
più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011,
compresa la scadenza del 30 aprile, la quale non è più da considerarsi valida.
Nel caso di collaborazioni professionali, occasionali,
cessioni di diritti d'autore, provvigioni, prestazioni di privati non residenti etc.,
la normativa fiscale prevede l'obbligo di pagare a taluni soggetti
il compenso concordato al netto di una ritenuta che potrà essere
a titolo di imposta definitiva oppure a titolo di acconto.
A seguito dell’adeguamento della normativa IVA nazionale
(Art. 21, DPR n. 633/72) e della Direttiva UE in materia di
fatturazione (Art. 226, Direttiva n. 2006/112/UE), l’Agenzia
delle Entrate si è espressa con la risoluzione N. 1/E. del 10 Gennaio 2013
A seguito dell’adeguamento della normativa
IVA nazionale (Art. 21, DPR n. 633/72) e della
Direttiva UE in materia di fatturazione
(Art. 226, Direttiva n. 2006/112/UE), dal 2013
il numero fattura deve identificare il documento in modo univoco.